Art. 1.
(Piano di vendite).

      1. Gli utenti di alloggi di servizio, classificati alloggi di servizio connessi all'incarico senza annessi locali di rappresentanza (ASI) o alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST), ai sensi dei numeri 2) e 3) dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, che sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e non sono proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare nel comune di residenza, fanno pervenire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa una dichiarazione di propensione all'acquisto dell'alloggio in concessione.
      2. Il Ministro della difesa dispone, con uno o più decreti da emanare entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la vendita diretta agli utenti di un primo lotto di alloggi di servizio per i quali ha ricevuto la dichiarazione di propensione all'acquisto ai sensi del medesimo comma 1, in numero non superiore a 3.000 unità, individuati sulla base di criteri di interesse logistico e funzionale nonché di carattere economico.
      3. Il prezzo di vendita è pari al prezzo risultante dal valore di mercato ridotto del 40 per cento ovvero del 50 per cento in caso di alienazione di interi stabili attraverso un unico mandato collettivo.
      4. Gli atti di vendita sono perfezionati entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2, con le modalità e le procedure previste dal capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.

 

Pag. 4